La devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore nel caso di perdita di detta qualifica

Sul tema è intervenuto il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 11508 del 08.08.2024. Si ricorda che gli enti del Terzo settore devono qualificarsi come organizzazioni senza scopo di lucro soggettivo, ossia come enti a cui è inibita la ripartizione di eventuali utili di gestione tra gli associati o i partecipanti alla vita dell’ente, essendo viceversa pienamente ammissibile il c.d. lucro oggettivo, cioè, il conseguimento di un avanzo di gestione, che dovrà essere riutilizzato dall’ente per rifinanziare le proprie attività statutarie e conseguire le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a cui tali attività sono rivolte. Il Codice del Terzo settore prevede che il patrimonio di un Ente del Terzo settore che, per qualsiasi ragione, cessa di esistere o di esistere come ETS, debba essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente. Alle già menzionate ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l’ipotesi dell’ente cancellato dal RUNTS, anche su istanza dell’ente, che continua ad operare ai sensi del Codice civile, per il quale l’obbligo devolutivo non investe l’intero patrimonio residuo dell’ente, ma è limitato all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente medesimo è stato iscritto al RUNTS, mantenendo pertanto il patrimonio eventualmente preesistente a tale iscrizione. Il ministero chiarisce che per gli enti trasmigrati nel RUNTS in quanto iscritti nei preesistenti registri ODV (Organizzazioni di volontariato) e APS (Associazione di promozione sociale), nonché provenienti dall’anagrafe delle ONLUS, il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica. Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS. Si ricorda, inoltre, che non integra un’ipotesi di cancellazione dal RUNTS la c.d. migrazione di un ente da una ad altra sezione del RUNTS stesso (ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del CTS e dell’articolo 22 del D.M. n. 106/2020), in quanto la fattispecie in questione presuppone il mutamento della qualificazione soggettiva dell’ente (ad esempio da APS a ETS), che comunque permane all’interno del perimetro del Terzo settore. Attenzione: In ogni caso si consiglia di voler fissare un appuntamento di consulenza presso il CSV Alto Adige ETS per approfondire tutti i dettagli. Per consulenze, si prega di voler formulare una richiesta a info@dze-csv.it.

Scioglimento di un’associazione iscritta al RUNTS senza personalità giuridica e partita IVA

Iter da seguire – esempio concreto

Domanda da parte di un’associazione: La nostra associazione iscritta al RUNTS – senza personalità giuridica e senza partita IVA – ha deciso di sciogliersi ed estinguersi: quale iter dobbiamo seguire?

Risposta: Lo scioglimento di un ETS (Ente del Terzo settore) associativo (ad esempio: ODV o APS), avviene a seguito di specifici eventi previsti dalla legge oppure per volontà degli associati rimasti. A seguito dello scioglimento ha inizio un processo di liquidazione, che definisce i rapporti ancora pendenti, che si esaurisce con la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Richiesta parere presso l’Ufficio Provinciale RUNTS

L’art. 9 del Codice del terzo settore stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS (Ufficio Volontariato e solidarietà della Provincia) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente. Quindi, solo a seguito della richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio residuo effettuata – a mezzo di una comunicazione via PEC—all’Ufficio Provinciale RUNTS il quale, a norma dell’art. 9 Codice del Terzo settore, ha tempo 30 giorni per emettere il parere (che si intende reso positivamente per silenzio assenso decorso il periodo), l’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo (v. schema successivo di verbale). Si ricorda che in assenza del parere o in difformità allo stesso, l’atto di devoluzione del patrimonio è nullo.

Deliberazione assemblare

Si applicano le norme statutarie vigenti dell’associazione che regolano la deliberazione assembleare di scioglimento e di messa in liquidazione dell’associazione. In caso di assenza di disposizioni statutarie specifiche, risulta applicabile l’art. 21 del Codice civile: per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella deliberazione di scioglimento è necessario individuare anche i liquidatori.