FAQ - Risposte a domande frequenti

Le risposte alle FAQ fanno riferimento in gran parte alle norme del Terzo settore.

Per costituire un’associazione sono necessarie sette fondatori persone fisiche o tre persone giuridiche (coerenti con la natura dell’ente fondato).

Le modifiche statutarie previste per ODV, APS e Onlus andavano assunte mediante delibera di assemblea entro il 2 agosto 2019.

Sulla base di un emendamento inserito nella Legge di conversione del cosiddetto “Decreto Crescita”, ed in particolare visto l’articolo 43, c. 4-bis, la scadenza per procedere all’adeguamento degli Statuti associativi è stata spostata al 30 giugno 2020.

Lo statuto aggiornato e firmato in originale dal Presidente su ogni foglio va consegnato insieme al verbale di assemblea che ha approvato lo statuto, sempre firmato in originale dal Presidente, all’Ufficio Affari di gabinetto, stanza 305 – Segreteria, Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1, Bolzano.

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono regolamentate dagli articoli 32, 33 e 34 del Codice del Terzo Settore (CTS). Sono organizzazioni finalizzate allo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività previste dall’art. 5 del CTS (attività di interesse generale) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Devono avere la denominazione di ODV o di volontariato e ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito nessun compenso salvo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono regolamentate dagli articoli  35 e 36 del Codice del Terzo Settore (CTS). Sono organizzazioni che svolgono attività previste dall’art. 5 del CTS (attività di interesse generale) a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. È obbligatorio l’uso dell’acronimo APS. Non possono essere definite APS: le organizzazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Secondo l’articolo 4 del CTS sono Enti del Terzo settore:

il complesso degli Enti privati (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società)

      • costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
      • senza fine di lucro,
      • che, in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono attività di interesse generale,
      • mediante forme di azione volontaria e gratuita, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.
      • Iscritti nel registro unico del terzo settore

Per effetto della riforma gli enti aventi la qualifica di Onlus devono scegliere se iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e quale tipologia di ente del Terzo settore adottare entro il 3 agosto 2019 (per godere del regime transitorio). Con l’entrata in vigore del RUNTS le Onlus cesseranno di esistere.

Serve per gli enti del Terzo settore che aspirano al riconoscimento della personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta). Per le associazioni non riconosciute è sufficiente una scrittura privata registrata (vedi FAQ “Qual’è la differenza fra associazione riconosciuta e non riconosciuta).

Gli enti del Terzo settore con ricavi superiori ai 220.000,00 euro devono redigere il bilancio d’esercizio formato da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie). Gli enti con ricavi inferiori ai 220.000,00 euro possono redigere un rendiconto per cassa.

L’organo di controllo è sempre necessario per le fondazioni del Terzo settore. Per le altre associazioni del Terzo settore la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 110.000,00 euro;
b) ricavi di 220.000,00 euro;
c) cinque unità di dipendenti occupati.
Almeno un componente dell’organo di controllo deve essere iscritto nell’apposito registro dei revisori legali (art. 2397, comma 2, del Codice civile).

In base all’art. 31 del Codice del Terzo settore si rende necessaria la revisione legale dei conti quando l’organizzazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: di 1.100.000,00 euro;
b) ricavi di 2.200.000,00 euro;
c) 12 unità di dipendenti occupati.
Le organizzazioni possono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione o – come previsto dall’art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore, qualora tutti i componenti dell’organo di controllo siano iscritti nell’apposito registro – demandare all’organo di controllo la revisione legale.

Il codice civile prevede due diversi tipi di associazioni, quelle riconosciute (disciplinate dagli articoli da 14 a 35) e quelle non riconosciute (per le quali gli articoli di riferimento sono dal 36 al 42).
Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica ed un’autonomia patrimoniale perfetta: ciò implica che dei debiti e delle obbligazioni che l’associazione ha assunto nel corso della propria esistenza risponde solamente la stessa con il proprio patrimonio ma non anche i singoli soci con il loro personale patrimonio.
Le associazioni non riconosciute non hanno invece personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta: delle obbligazioni assunte dall’ente risponde non solo quest’ultimo con il proprio patrimonio, ma anche solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (in primis Presidente e membri del Consiglio direttivo).
Un’associazione che voglia ottenere la personalità giuridica deve obbligatoriamente:
– redigere lo statuto nella forma dell’atto pubblico, avvalendosi quindi dell’opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede;
– avere un patrimonio iniziale consistente (che in Provincia di Bolzano è stabilito in 5.500 euro).
Per un’associazione non riconosciuta non vi è invece nessuno degli obblighi appena menzionati. Per quanto riguarda in particolare la registrazione dello statuto, non è assolutamente necessario andare da un notaio, essendo sufficiente la registrazione presso l’Agenzia delle entrate.