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Aggiornamenti, comunicazioni e informazioni utili

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Ordinanza Presidenziale n. 63/2020Autodichiarazione spostamenti

Comunicazione e spiegazione della nuova ordinanza di emergenza per l’Alto Adige

È entrata in vigore il 4 novembre 2020, l’ordinanza contingibile e urgente numero 63 (allegata a questo comunicato) firmata dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Il provvedimento, che prevede una serie di restrizioni e limitazioni, sarà valido per tutto il territorio altoatesino, e rimarrà in vigore sino al prossimo 22 novembre. A partire da giovedì 5 novembre, invece, altri 11 Comuni-Cluster saranno interessati per 14 giorni, fino al 19.11.2020 compreso, da misure ancora più stringenti: si tratta di Bolzano, Egna, Vipiteno, Nalles, Vadena, Nova Levante, Ponte Gardena, Meltina, Braies, Velturno e Villabassa.

Nei Comuni-Cluster, tra cui vi è anche il capoluogo Bolzano, è prevista la chiusura di tutte le scuole e di tutti i servizi di assistenza alla prima infanzia, con l’utilizzo della didattica a distanza, una volta terminate le vacanze della settimana di Ognissanti, per garantire il proseguo delle attività pedagogiche ed educative. In aggiunta all’ordinanza provinciale, inoltre, vengono chiusi anche i servizi alla persona come parrucchieri, estetisti e simili. Gli spostamenti da e verso questi comuni saranno consentiti solo per motivi di lavoro, di studio, di salute e per altre documentabili esigenze di necessità. L’individuazione dei Comuni-Cluster si basa sulle valutazioni quotidiane effettuate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige per quei comuni che superano i valori-soglia di 3 nuove infezioni al giorno ogni mille abitanti, oppure, nell’arco di 14 giorni, di dieci nuove infezioni ogni mille abitanti. L’analisi della catena dei contagi, inoltre, si basa su altri parametri e indicatori quali il numero dei focolai, il numero delle persone sintomatiche testate positive, il numero dei ricoveri ospedalieri con patologie gravi ed il numero delle persone in quarantena.

Divieto di spostamento – chiusi bar, ristoranti e negozi

Come già annunciato nel corso della conferenza stampa di ieri (lunedì 2 novembre), l’ordinanza numero 63, valida per tutto il territorio provinciale, prevede il divieto di spostamento dal proprio domicilio tra le ore 20 e le ore 5, eccezion fatta per motivi sanitari e di lavoro, oppure per inderogabili esigenze di necessità. Il tutto dovrà essere documentato tramite un’autocertificazione che trovate allegata a questo comunicato assieme all’ordinanza. La chiusura di bar ristoranti sarà pressochè totale, con il servizio di asporto (fino alle ore 20) e di consegna a domicilio (fino alle ore 22) ad ogni modo garantito, così come il servizio di mensa per i lavoratori. Chiude anche il  commercio al dettaglio, fatto salvo i negozi e le categorie professionali contenuti nell’elenco allegato al comunicato (in fondo all’ordinanza). In linea di massima, l’apertura sarà sempre consentita, anche la domenica, per farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, mentre i negozi di generi alimentari potranno aprire dal lunedì al sabato con obbligo di chiusura la domenica.

Inoltre si prevede quanto segue:

Chiuse sino al 22 novembre 2020 le palestre, le piscine, i centri termali, le spa e anche gli alberghi, che potranno però dare ospitalità a chi si trova in Alto Adige per motivi di lavoro. Nelle scuole superiori e all’Università didattica a distanza al 100%, i trasporti pubblici potranno funzionare con una capacità ridotta al 50%, mentre saranno sospese tutte le manifestazioni sportive, fieristiche, culturali e del tempo libero. Fanno eccezione, per quanto concerne lo sport, atleti e squadre che partecipano a manifestazioni o tornei di livello nazionale ed internazionale, che potranno continuare ad allenarsi e giocare le proprie partite, naturalmente senza la presenza di pubblico sugli spalti. L’attività motoria, infine, sarà consentita solo se svolta all’aperto e in maniera individuale.

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Oggi la Giunta ha approvato il nuovo piano della rete riabilitativa per gli anni 2020-2025. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Ripartizione Salute, dell’Azienda sanitaria e di attori pubblici e privati attivi nel settore della riabilitazione ha definito i criteri d’accesso e le nuove scale di misurazione per i ricoveri riabilitativi e di lungodegenza.
Il nuovo piano sostituisce il piano per il triennio 2019-2021.
Grazie al nuovo piano provinciale sono state uniformate e semplificate le procedure di dimissione dal ricovero acuto e il passaggio a quello post-acuto.
Una delle novità principali è la possibilità di prescrizione del ricovero riabilitativo da parte di un medico specialista. Finora il ricovero poteva essere prescritto solo da un medico di riabilitazione.

Delibera della Giunta Provinciale n. 480 del 30.06.2020

Con il regolamento delle manifestazioni e dei mercati il nuovo provvedimento pone le basi per l’attuazione di due disposizioni già contenute nella legge provinciale 4/2020 dell’8 maggio scorso, prendendo atto dell’andamento epidemiologico positivo del contagio attenuando le misure restrittive in caso di aggregazioni di persone.

L’ordinanza dispone infatti che “gli eventi e le manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone si tengono osservando le misure di sicurezza di cui all’allegato 1”. Si intendono in questo caso manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico nella più ampia accezione del termine. Sono autorizzati manifestazioni ed eventi sia in ambienti chiusi che all’aperto, ma è vietata la somministrazione di cibi e bevande: la norma vale per manifestazioni campestri, anniversari e simili. Vanno inoltre rispettate precise distanze: si prescrivono la netta divisione fra entrata e uscita e la distanza di 1 metro con mascherina, di almeno 2 metri senza mascherina e inferiore a 1 metro solo con protezioni separatorie. In caso di eventi privati e incontri di più persone vanno comunque rispettate le norme generali previste dalla legge provinciale 4/2020 dell’8 maggio scorso. In ogni caso vale la regola di 1/10 in assenza di posti a sedere e dunque la superficie in metri quadrati dell’ambiente della manifestazione deve stare in un rapporto di 10 volte rispetto al numero delle persone autorizzate all’ingresso.

Ordinanza d’emergenza del Presidente della Provincia, n. 29 del 06.06.2020
INPS Messaggio n. 1822 del 30.04.2020

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 1822 del 30-04-2020

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 30-04-2020
Messaggio n. 1822

OGGETTO: Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga

Con il presente messaggio, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia, si riepilogano le disposizioni vigenti in materia.

L’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina in via generale la fattispecie, prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

La disciplina di dettaglio, che discende dalla predetta norma primaria, è contenuta nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, la circolare n. 197/2015 prevede, al paragrafo 1.8, quanto segue:

“l’art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, prevede, al paragrafo 2.4.1., per l’assegno ordinario, quanto segue:

“In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa.

Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:

1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;

2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).”

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Deliberazione della Giunta Provinciale 306/2020 avente per oggetto il Disegno di legge provinciale: “Misure di contenimento della diffusione del viurs SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 30.04.2020

Con il prossimo 4 maggio 2020 entreranno in vigore alcune agevolazioni, tra cui una maggiore libertà di movimento.

Attenzione a questo chiarimento:

Rimane l’obbligo dell’autocertificazione.

L’unica differenza apportata dal nuovo decreto del 4 maggio sarà l’estensione della possibilità di circolazione – giustificata dalle motivazioni previste – all’area regionale. Chi si sposterà, dovrà adattare l’attuale modulo di autocertificazione alle nuove linee guida.

Dal 4 maggio è previsto quanto segue:

Sarà possibile spostarsi all’interno della regione in cui ci si trova anche per fare visite mirate ai propri familiari, nel rispetto delle distanze e con le mascherine.

Vietati sono però, i «ritrovi di famiglia». Sarà consentito tornare alla propria residenza o domicilio, e anche fare sport lontano da casa, purché si rispetti la distanza di due metri (per le attività più dinamiche) o un metro (per tutte le altre forme di attività sportiva). Non sarà però ancora possibile spostarsi in altre regioni, tranne che per motivi urgenti di salute o di lavoro.

Non serve l’autocertificazione!

I ristoranti potranno riaprire, ma solo ed esclusivamente per l’asporto.

Dal 4 maggio inoltre, potranno essere riaperti i parchi (purché «nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza») e si potranno celebrare funerali, alla presenza di non più di 15 persone (con mascherine) e sempre rispettando la distanza di sicurezza. Per il resto, restano vietati tutti gli assembramenti in luoghi pubblici e privati.

Dal 18 maggio è previsto invece quanto segue:

 

È permessa la Vendita al dettaglio.

I musei riaprono anche da questa data.

 

Come ultima tappa è previsto dal 1 giugno, una serie di ulteriori servizi:

Per quanto riguarda bar, ristoranti e attività di «cura della persona» (parrucchieri, centri estetici etc), invece, il governo prevede una riapertura solo dal 1 giugno.

Alberghi:

È da chiarire quando possono riaprire queste strutture.

Pacchetto di misure del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020

L’attuale Decreto „Cura Italia“ con le disposizioni in vigore e i criteri d’applicazione, approvati dal Consiglio dei Ministri il 24.04.2020.

Comprende le spiegazioni per gli aiuti di stato, le differenti precauzioni per la nuova partenza e le informazioni necessarie per i datori di lavoro, i lavoratori e il Terzo Settore.

Decreto Cura Italia del 24/04/2020

“Riuscirà Pollicino a ritrovare…… la sua scuola?”

Lettera aperta alla Ministra Azzolina per sottoporre alla sua attenzione alcune nostre considerazioni legate alla fascia d’età delle persone zero – sei anni.

Il Melograno - Lettera aperta alla Ministra Azzolina

Circolare del Presidente della Provincia del 19.04.2020

Indicazioni all’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 21 del 18.04.2020 nonché alla vendita al dettaglio.

Circolare del Presidente della Provincia del 19.04.2020

Circolare di chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.04.2020

Contiene informazioni sui termini dei procedimenti amministrativi per gli utenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e la gestione di sanzioni nonché il mancato rispetto di disposizioni.

Circolare n. 3723/C del Ministero dello Sviluppo Economico

Gli effetti della pandemia del Coronavirus

Informazioni utili per le organizzazioni del Terzo Settore

Stimati soci del CSV, egregi partners ed interessati!

Nelle ultime settimane abbiamo raccolto le domande più frequenti, pervenute in merito alla situazione eccezionale della pandemia del Coronavirus, soprattutto per quanto concerne gli effetti e le conseguenze, risultanti dalle nuove disposizioni per il mondo del Terzo Settore. Il nostro obiettivo è quello di fornire aiuti di supporto e di cercare delle soluzioni insieme per affrontare le problematiche delle associazioni durante questo periodo, assai difficile, per vari motivi.

Siamo proprio molto felici dei calorosi auguri di Pasqua nostro vescovo Ivo Muser ai volontari, che vi trasmettiamo con grande gioia, perché rappresenta un enorme stimolo per le attività del volontariato.

Cogliamo l’occasione per augurarvi buona lettura e vi informiamo che per qualsiasi necessità in campo giuridico, fiscale, contabile, o per delucidazioni riguardanti la tutela assicurativa, nonché per ogni difficoltà collegata alla Riforma del Terzo Settore, rimaniamo a vostra disposizione.

Il contatto è molto semplice e può avvenire via mail info@dze-csv.it o attraverso il recapito telefonico 0471 980287. Visitate altresì il nostro sito internet www.dze-csv.it.

A tutti voi il nostro augurio di tanta salute ed un grande ringraziamento per la preziosa collaborazione.

 

Indice degli argomenti trattati

  • Informazioni per le organizzazioni del Terzo Settore
  • Augurio di Pasqua dal vescovo Ivo Muser ai volontari
  • Pacchetto Alto Adige – Sostegno al volontariato
  • Decreto „Cura Italia“ – importanti novità per il mondo del Terzo Settore
  • Decreto „Cura Italia“ – provvedimenti di maggior interesse
  • La Cassa Integrazione in deroga
  • Bonus 600 Euro
  • Sostegni ed aiuti specifici per lavoratori e famiglie
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – novità
  • L. 104/1992: ulteriori chiarimenti
  • Circolare Ministero Lavoro 27.3.20 inerente il sistema dei servizi sociali
  • Scadenze cambiate e modificate per il 2020
  • Statuti e bilanci: tempo fino al 31.10.20
  • Più tempo anche per l’approvazione dei bilanci
  • Semplificazioni per assemblee e riunioni
  • Obbligo di trasparenza sui contributi pubblici 2019: cosa è cambiato?
  • Art. 35 – cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?
  • Versamenti fiscali, c‘è ancora tempo
  • Slittano i termini per adempimenti tributari
  • Informazioni sulle erogazioni liberali di sostegno
  • Ulteriore disposizione riguardante il settore della cultura
  • Proroga di validità degli atti abilitativi (patente …)
  • Sospensione delle udienze in tribunale fino al 15 aprile
  • Copertura assicurativa
Newsletter 04-2020

Provvedimento per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Misura urgente del Presidente

Croce Bianca

Servizio consegna di farmaci e di spesa a domicilio a livello provinciale
Attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 18.
Tel. 0471 444444

Croce Rossa

Consegna di farmaci a domicilio
Tel. 388 3652727 dalle ore 9 alle ore 17 a Bolzano, Merano, Laives e in Val Gardena

Associazione Centro Auser Bolzano

Servizio spesa a domicilio, acquisto farmaci, ascolto e per informazioni
Centro Auser Bolzano ODV mette a disposizione degli anziani il numero 0471/200588 per informazioni, ascolto, richiesta di consegna farmaci e spesa. Il numero è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.

Al di fuori di questi orari è attiva la segreteria telefonica al numero 0471 930126. Email: presidio@auserbz.org ; presidenza@auserbz.org.

Consegna gratuita per persone ultra 65enni o affette da problematiche sanitarie, che hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita. Giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.

Südtiroler Vinzenzgemeinschaft offre anche la spesa a domicilio:
Tel. 0471 324208

Volontarius: Consegne a casa

Comunicazioni a briciole@volontarius.it o Tel. 346 880 2505, sempre dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Young Caritas – spese a domicilio e per consegna farmaci
I contatti sono: Tel. 0471 304306, info@youngcaritas.bz.it

Servizi utili nelle città di Merano, Bressanone e Brunico:


Città di Merano

Servizio spesa a domicilio
Il servizio può essere richiesto da lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12 al Tel. 333 6127851.

Città Bressanone e dintorni

Servizio spesa
Prego contattare da lunedì a venerdì il distretto sociale competente dalle ore 08.30 alle ore 12.00 al Tel. 0472 820591

Città di Brunico

Servizio spesa a domicilio e consegna farmaci
Prego contattare da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il Tel. 0474 545454

Comprende tra l’altro l’obbligo di coprirsi il naso e la bocca negli spostamenti e l’organizzazione delle sedute degli organi collegiali e videoconferenze.

Ordinanza urgente del Presidente della Provincia del 06.04.2020

Comunicazione dell’Ufficio Affari di gabinetto

Sospensione dei termini per federazioni

Gentili Signori e Signore,

il decreto del Direttore Generale n. 4805/2020 prevede la sospensione dei termini regolamentari e preclusivi per l’adempimento degli obblighi procedurali dal 9 marzo al 31 maggio 2020.

Ciò significa che la scadenza per la presentazione delle domande di contributo alle federazioni di organizzazioni di volontariato per la promozione dell’attività di volontariato è stata posticipata dal 10 aprile al 3 giugno 2020.

Cordiali saluti

Ufficio Affari di gabinetto

Circolare importante INPS inerente novità per alcune categorie specifiche, come lavoratori autonomi e libero professionisti

INPS Circolare n 49 del 30-03-2020

Messaggio importante INPS inerente i giorni di permesso per dipendenti nella situazione d’emergenza Corona Virus.

INPS Messaggio n 1416 del 30-03-2020 congedo

A seguito dell’emanazione in data 25.03.2020 della Circolare n. 45 da parte dell’INPS, si deve integrare ed aggiornare quanto segue:

“DECRETO CURA ITALIA: RIEPILOGO DISPOSIZIONI A FAVORE DEI GENITORI”.
In attesa dell’aggiornamento del modulo per presentare la domanda per il congedo di 15 giorni e la trasformazione d’ufficio da parte dell’INPS del congedo parentale in corso di fruizione, si allega la bozza di autocertificazione per tutti gli interessati  per il relativo invio al datore di lavoro, con cui il dipendente può attestare il rispetto dei requisiti per la fruizione.

Autocertificazione art. 23

Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dellemergenza epidemiologica da COVID-19

Si fa riferimento al decreto del Direttore Generale della Provincia, n. 4805/2020 che prevede la sospensione di molte scadenze amministrative.

Di conseguenza, sono state sospese anche le scadenze per la presentazione dei rendiconti di contributi per l’anno 2019, previsti per il  31.03.2020  o per il  30.04.2020, nelle varie Ripartizioni Provinciali.

È quindi possibile eccezionalmente, presentare i rendiconti 2019, anche dopo i suddetti termini, ma al più tardi entro il 31.05.2020.

Al fine di facilitare la trasmissione della documentazione necessaria, il decreto prevede inoltre che questa possa avvenire tramite una semplice e-mail all’indirizzo e-mail del rispettivo Ufficio, allegando una copia della carta d’identità.

Si raccomanda comunque, nonostante il prolungamento dei termini, ad inviare la documentazione necessaria il prima possibile agli uffici provinciali competenti, per poter garantire i lavori preparatori necessari fino al pagamento.

Decreto del Direttore Generale della Provincia n. 4805/2020

Conferma per la proroga del termine per gli adeguamenti statuti e l’approvazione dei bilanci 2019

Si fa riferimento al decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, che prevede all’articolo 35 la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che intendono permanere nel Terzo Settore, al 31 ottobre 2020.

Effettivamente si conferma in questo contesto definitivamente l’articolo 35 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, che prevede inoltre che le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri che dovrebbero approvare i bilanci nel periodo emergenziale determinato dal Coronavirus, potranno approvarli entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga a quanto previsto dai propri statuti o anche da disposizione legislative vigenti.

Gazzetta ufficiale

Purtroppo nella stesura del Decreto Cura Italia, all’art 24 sono citati i 12 giorni aggiuntivi solo per il comma 3 dell’art 33 della legge 104/92, per assistenza familiari,  e non per il comma 6, per i soggetti disabili, però gli oneri sono stati stanziati sia per il comma 3 che per il comma 6. La nota del ministero quindi è molto utile e autorizza „INPS“ affinchè nella circolare si possano aggiungere anche i soggetti disabili.

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18. Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Comunicazione dell’Ufficio Affari di gabinetto

Gentili signore e signori,

il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che prevede all’articolo 35 la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che intendono permanere nel Terzo Settore, al 31 ottobre 2020.

L’articolo 35 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 prevede inoltre che le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri che dovrebbero approvare i bilanci nel periodo emergenziale determinato da Covid-19, potranno approvarli entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga a quanto previsto dai propri statuti o anche da disposizione legislative vigenti.

Vogliamo cogliere l’occasione per informarVi che in questo momento a causa dell’emergenza epidemiologica determinata da Covid-19 la maggior parte dei collaboratori dell’Ufficio Affari di gabinetto si trovano in telelavoro fino al termine dell’emergenza e delle restrizioni che vi si ricollegano.

Poterete comunque contattare i collaboratori competenti in materia di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di persone giuridiche telefonicamente o via e-mail durante gli orari di apertura degli uffici della Provincia (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00, giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30).

I contatti dei collaboratori sono i seguenti:

Per questioni che riguardano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale:

Per questioni che riguardano le persone giuridiche

Non sarà invece possibile fissare appuntamenti direttamente nell’ufficio durante il periodo in cui rimarranno in vigore le restrizioni determinate dall’emergenza epidemiologica.

Vi inviamo cordiali saluti.

Ufficio Affari di gabinetto

Gazzetta ufficiale

Art. 35
(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Gazzetta Ufficiale - Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

Comunicazione del Comune di Bolzano, Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

Gentili tutti,

informiamo che il servizio di consegna di farmaci a domicilio, servizio delle Farmacie Comunicali in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa, è attivo al numero telefonico 388 3652727 e non allo 0471/917213.

Prego diffondere l’informazione
Grazie

Dr. Silvia Recla
Ripartizione Servizi alla Comunità Locale | Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft
Comune di Bolzano | Gemeinde Bozen
Vicolo Gumer / Gumergasse 7 – Stanza 206 / Zimmer 206
39100 Bolzano – Bozen
Tel: 0471 997467
E-Mail: silvia.recla@comune.bolzano.it
silvia.recla@gemeinde.bozen.it

Comunicazione dell’Ufficio Affari di gabinetto 

Gentili signore e signori,

ai sensi delle misure di emergenza adottate a causa del coronavirus sono da evitare assembramenti di persone e deve essere mantenuta, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, per evitare una ulteriore diffusione del virus.

A causa della situazione particolare e della citate misure di emergenza sono giustificati i rinvii delle assemblee da parte dei consigli direttivi delle associazioni interessate; ciò anche se disposizioni dello statuto dovessero prevedere che l’assemblea debba svolgersi entro un determinate termine.

Le assemblee devono essere in ogni caso rinviate, qualora partecipasse personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (p.es. servizi di soccorso o protezione civile).

Qualora quest‘anno a causa di ciò non dovesse essere possibile l’invio del rendiconto annuale e della relazione sull’attività svolta entro i termini previsti, ciò sarà accettato da parte dell’Ufficio scrivente, vista la situazione straordinaria.

In allegato si invia per opportuna conoscenza il testo dell’Ordinanza Presidenziale n. 6/2020 nonché il relativo allegato, che ha per oggetto le misure igieniche, che devono essere osservate da parte dei cittadini.

Cordiali saluti

Ufficio Affari di gabinetto

Ordinanza Presidenziale contingibile ed urgente n. 6/2020 del 09.03.2020Ordinanza Presidenziale contingibile ed urgente n. 6/2020 - Allegato: Misure igienico-sanitarie

Stimati soci,
gentili Signore, egregi Signori!

Facciamo seguito alle numerose chiamate e richieste di informazioni da parte vostra pervenuteci in data odierna circa i rischi connessi al Coronavirus e ci permettiamo di inoltrarvi le informazioni disponibili a riguardo. Sarà nostra cura e premura tenervi aggiornati circa i prossimi sviluppi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, inerente le misure urgenti riguardanti il Coronavirus, prevede in sostanza che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, possano essere organizzati solamente se si garantisce il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Questo riguarda a nostro avviso anche tutte le assemblee dei soci delle associazioni e dovrà essere pertanto applicato obbligatoriamente. La misura in questione è vincolante fino al 3 aprile 2020.

Inoltre, si informa che si dovrà intervenire con la massima precauzione per quanto concerne i seguenti aspetti: igiene delle mani nonché pulizia continua delle maniglie delle porte e delle superfici ed altro, soprattutto nei luoghi dove si verifica il contatto con il pubblico o con clienti.

Chiediamo gentilmente di voler trasmettere le informazioni in oggetto a tutti gli interessati, volontari e soci delle vostre strutture organizzative.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020