Informazioni necessarie sull’avvio del Registro dei Proprietari Effettivi con la relativa spiegazione pratica per l’inserimento dei dati richiesti da parte del CSV Alto Adige ODV

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, infatti, è stato pubblicato il decreto in base al quale le persone giuridiche di diritto privato hanno l’obbligo, entro 60 giorni, di nominare il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, attraverso un modulo standard che deve essere compilato con il software Dire. A tal fine sono necessari il codice fiscale degli interessati e dell’associazione, la denominazione dell’ente, la sede legale, la sede amministrativa e l’indirizzo di posta elettronica certificata. La dichiarazione in questione deve essere firmata digitalmente.

ATTENZIONE – SOLO LE PERSONE GIURIDICHE O LE ASSOCIAZIONI CON PERSONALITÀ GIURIDICA SONO INTERESSATE DA QUESTO REGOLAMENTO.

In Alto Adige si ipotizza che ci siano circa 700 organizzazioni che sono considerate come cosiddette persone giuridiche di diritto privato.

Ecco una spiegazione di questa forma giuridica:

Fondazione, struttura e amministrazione

Associazione riconosciuta (persona giuridica o anche associazione con personalità giuridica):

Per mezzo di un atto pubblico notarile, in cui il Codice Civile prescrive la struttura e l’amministrazione. Al momento della costituzione, deve essere depositato un importo di 5.500 euro a garanzia delle passività dell’associazione e tale importo non può essere utilizzato per le attività dell’associazione.

Associazione non riconosciuta:

Priva di forma, la costituzione e l’amministrazione sono fondamentalmente determinate dagli accordi dei membri. Non vi è alcun obbligo di depositare il capitale di fondazione.

Responsabilità per i debiti dell’Associazione e nei confronti dell’Associazione

Associazione riconosciuta (persona giuridica o anche associazione con personalità giuridica):

Gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti loro dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza di un mandatario e sono, di norma, responsabili in solido nei confronti dell’associazione per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.

Nei confronti dei creditori dell’associazione, l’associazione risponde con il proprio patrimonio e gli amministratori non sono responsabili in solido con il proprio patrimonio per i crediti dei creditori dell’associazione, a meno che non abbiano violato il loro dovere di diligenza.

Associazione non riconosciuta:

Per i debiti contratti dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono rispondere dei loro crediti nei confronti del patrimonio comune dell’associazione. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono anche personalmente e come debitori solidali per queste passività.

In relazione all’Associazione, gli amministratori sono responsabili personalmente e in solido della conservazione dei fondi dell’Associazione e del loro utilizzo per gli scopi annunciati.

Questa responsabilità aggiuntiva assolve, secondo la dottrina applicabile, il compito di proteggere i creditori dell’associazione dall’assenza di una valutazione pubblica sull’adeguatezza del patrimonio dell’associazione.

Per il riconoscimento delle associazioni, invece, secondo il DPR n. 361/2000, occorre stabilire con un atto pubblico che il patrimonio dell’associazione è sufficiente per il raggiungimento degli scopi.

Personalità giuridica

Associazione riconosciuta (persona giuridica o anche associazione con personalità giuridica):
È riconosciuta come persona giuridica e iscritta nel registro delle persone giuridiche.

Associazione non riconosciuta:
Non riconosciuta come entità giuridica.

Terzo settore

Associazione riconosciuta (persona giuridica o anche associazione con personalità giuridica):
È necessario osservare le norme vigenti in materia. Queste non sono diverse da quelle applicabili alle associazioni non riconosciute.

Associazione non riconosciuta:

È necessario rispettare le norme vigenti in materia. Queste non sono diverse da quelle che si applicano alle associazioni riconosciute.

Contributi pubblici

Associazione riconosciuta (persona giuridica o anche associazione con personalità giuridica):
Il riconoscimento di un’associazione non è mai un prerequisito per la concessione di contributi, né costituisce un criterio vantaggioso per questo.

Associazione non riconosciuta:
Le associazioni non riconosciute saranno trattate alla stregua delle associazioni riconosciute.