Dal 15.10.2021 green pass obbligatorio anche per il mondo associativo

Sergio Bonagura, Presidente del Centro Servizi del Volontariato Alto Adige ricorda che anche per i volontari scatta l’obbligo del green pass, con la conseguenza che, ai fini del corretto svolgimento dell’attività, dovrà prestarsi particolare attenzione alle nuove regole dettate dal D.L. 127/2021. Un provvedimento quest’ultimo che introduce l’obbligo del green pass per dipendenti pubblici e privati e che estende tale previsione anche ai volontari.

Per quanto precede, dal 15.10.2021 sarà necessario che tutte le realtà non profit che si avvalgono per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali dei volontari, individuino al loro interno un soggetto addetto a verificare il possesso, da parte di tali soggetti, del green pass.

Ulrich Seitz, direttore del CSV Alto Adige sottolinea, anche per rispondere alle numerose chiamate e richieste via e-mail da parte di tante associazioni preoccupate dell’ultima settimana che dal 15 ottobre, perciò, chiunque svolga un’attività di volontariato deve possedere il “green-pass”, indipendentemente da quale sia l’attività ed il luogo in cui essa si svolge. In altre parole chiunque “faccia il volontario” così come ogni altro lavoratore, deve possedere il “green-pass”. L’assistere un disabile, il servire in una mensa solidale, l’eseguire un trasporto, il fornire informazioni ad uno sportello, l’accudire animali in un rifugio, l’intrattenere un gruppo di bambini o qualsiasi altra fra le mille possibili “attività di volontariato”, far parte attiva in un’iniziativa culturale implica perciò il possesso del “green-pass” da parte di colui che la mette in atto.

Sergio Bonagura e Ulrich Seitz spiegano inoltre che per quanto riguarda la normativa a tutela dei dati personali dei volontari, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito proprio recentemente che il controllo risulta legittimo solo se e nella misura in cui venga rispettato il principio di minimizzazione, ovvero se il trattamento (controllo) dei dati sia limitato solo a quelli effettivamente e strettamente necessari per la finalità. Il verificatore, quindi, potrà e dovrà controllare soltanto il nome e il cognome del soggetto e la presenza della spunta verde all’interno del QR Code, cioè la validità del pass, senza poter sapere sulla base di quale condizione il pass è stato rilasciato. Un altro modo per dirlo è che il rappresentante legale dell’associazione, e per esso i suoi autorizzati, non potranno sapere se i propri lavoratori e/o volontari si sono sottoposti al vaccino, hanno fatto, nelle ultime 48, ore un tampone ecc. Questa informazione appartiene infatti ai cosiddetti “dati sanitari”.

Il CSV Alto Adige evidenzia altresì che la conseguenza diretta di questo divieto è che il legale rappresentante non potrà conoscere la scadenza del green pass, dato anch’esso eccedente la finalità per cui il trattamento viene effettuato né potrà in alcun modo conservare i dati relativi ad esso, in banche dati cartacee o telematiche. Vietati dunque elenchi e liste: il green pass dovrà essere controllato in associazione regolarmente.